Il Decreto Ristori Bis e il “pasticcio“ sull’ortofrutta chiamato Art. 22.

Emilio Ferrara, Direttore della Organizzazione Produttori Terra Orti, esprime le sue perplessità sul Decreto Ristori Bis e sul relativo articolo 22: “è scritto male e potrebbe essere attuato peggio”.

La premessa.

Anno 2020: la pandemia ha determinato tempi duri a livello mondiale per ogni settore economico. Le misure per far fronte ai gravi disagi degli operatori sono state approntate ad ogni livello. In Italia con il Decreto Ristori si è contemplato ogni settore, anche quello agricolo, tranne il comparto ortofrutticolo. In realtà l’art.58-bis (Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma) del Decreto Ristori, ha definito il prodotto di IV gamma, nell’ambito del settore Ortofrutta, unico destinatario di interventi di sostegno. Un provvedimento senza logica che di fatto, a fronte dell’inaccettabilità espressa, non è stato attuato. Nel recente Decreto Ristori Bis il governo italiano ha riprovato a immaginare sostegni al settore ortofrutticolo, creando di fatto confusione e ulteriori incongruenze.

Le considerazioni di Emilio Ferrara, Direttore di Terra Orti, Organizzazione Produttori con circa 200 associati.

  1. Cosa contempla precisamente il Decreto Ristori bis  per il settore ortofrutticolo?

Dopo l’errore del primo Decreto che di fatto ha escluso quasi del tutto l’ortofrutta dagli interventi di sostegno, adesso ci si riprova con il Decreto ristori bis (Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149) che con l’art. 22 sostituisce il famoso art. 58-bis e, come spesso accade, la cura è peggiore del male”.

“Intanto– prosegue Ferrara – nel grottesco tentativo di allargare la lista dei privilegiati se ne aggiunge un altro inventandolo di sana pianta (il prodotto “della cosiddetta prima gamma evoluta”), aprendo le porte alle più fantasiose interpretazioni su cosa sia appunto il prodotto di “cosiddetta prima gamma evoluta”. Per esempio un’anguria intera posta in un cassone insieme ad altre è prima gamma, posta invece singolarmente in una confezione dedicata magicamente si evolve e diventa di “cosiddetta prima gamma evoluta” e, pertanto, equiparata ad un’altra anguria che invece (a norma di legge 13 maggio 2011, n. 77) viene sottoposta a processi tecnologici atti a valorizzarla grazie alla selezione, cernita, monda e taglio, lavaggio, e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (IV gamma)”

“Inoltre il contributo è concesso alle Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute e ricordiamo che – tiene a specificare il Direttore Terra Orti -, sempre a norma di legge, NON esiste un riconoscimento per la IV gamma o prima gamma evoluta, ma per i Prodotti Ortofrutticoli (Lattughe, Pomodori, Pesche, etc.)”.

  1. Come si identificano i criteri per il ristoro?

 “ll nuovo art. 58-bis si chiama “Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta” ed infatti concede un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta per periodo marzo – luglio 2020 e quantificando la conseguente differenza di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019.

  1. Qual è quindi il pasticcio?

“Oltre al fatto che ci vuole una certa fantasia per immaginare che una mela o un kiwi, quando ancora non sono maturi, cioè quando ancora sono sulla pianta e mancano mesi alla raccolta, già sono pronti per le vaschette di IV gamma, il problema più grande è che il Governo dimentica che il suo Ministro per le Politiche Agricole, nonostante le ripetute richieste da parte delle OP e delle Unioni di OP, NON ha voluto, nemmeno nel periodo nero del lockdown, autorizzare le OP ortofrutticole ad effettuare le operazioni di raccolta prima della maturazione o mancata raccolta con interramento del prodotto, e pertanto NESSUNA OP, che faccia prodotti di IV gamma, di prima gamma evoluta o di prima gamma “arretrata”, può accedere a tali fondi.”

Mancano di fatto ai produttori i requisiti che il Governo stesso ha impedito di attuare e che ora, con l’art.22 chiede di esibire per accedere ai ristori!

Nei prossimi 30 gg il MIPAAF, con apposito decreto, dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 58-bis.

  1. Qual è la soluzione possibile?

Emilio Ferrara auspica che si tenga conto di queste criticità per rendere possibile l’accesso al fondo di 20 milioni di euro.

“Innanzitutto il Mipaaf deve, forzando l’interpretazione del nuovo art. 58-bis, scegliere come criterio (tre operazioni di raccolta verde e mancata raccolta oppure calo del fatturato) l’unico praticabile e cioè il calo di fatturato, bisogna quindi eliminare ogni riferimento alle operazioni di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli. 

Bisogna poi individuare i Prodotti oggetti del provvedimento e pertanto destinatari dei contributi (cioè quelli che hanno avuto un crollo delle vendite, come tanto per fare un esempio le lattughe e le fragole) e, di conseguenza, individuare le OP riconosciute per quei prodotti e che possono essere beneficiarie dei contributi (ricordiamo che non esistono OP riconosciute per la IV gamma o la prima gamma evoluta ma solo per i prodotti)”.

“Ancora, dato che l’art.58-bis lascia giustamente intendere che il beneficiario finale non è tanto il soggetto che commercializza (OP) quanto il produttore ortofrutticolo, al fine di evitare sperequazioni tra questi ultimi bisogna definire i prodotti per quello che sono per davvero e cioè “destinati alla IV gamma e prima gamma evoluta.. La ragione è che, nella gran parte dei casi, non è il produttore agricolo che mette in atto i processi tecnologici di cui sopra ma altri soggetti (spesso industriali) e una più puntuale definizione dei prodotti può evitare che vengano penalizzati una parte dei produttori che aderiscono ad OP che poi vendono a chi confeziona o peggio ancora che il contributo arrivi a soggetti diversi da quelli della produzione primaria”.

“Ovviamente per il calcolo della differenza di fatturato bisogna prevedere che questo debba essere riferito alle tipologie di prodotto individuate che poi viene venduto come I e IV gamma e non a tutto il fatturato delle OP”.

  1. Dopo tutta la disamina tecnica, qual è la soluzione in sintesi?

Per risolvere il pasticcio, l’unico criterio per identificare l’accessibilità ai fondi stanziati per il settore Ortofrutta nell’ambito del decreto Ristori Bis, può essere il calo di fatturato considerando i periodi dell’anno di riferimento. La differenza del fatturato dovrebbe tener conto inoltre della compagine sociale delle OP, cioè valutare l’adesione o la dimissione dei produttori dall’OP. L’adesione ad una OP ha una durata di un anno, in quanto la differenza di fatturato potrebbe essere falsata dall’uscita o entrata di soci produttori. In sintesi, lo scostamento di fatturato andrebbe calcolato a parità di soci produttori.